Statuto

STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del C.C. e del D.L.vo 4 Dicembre 1997 n. 460, attuativo della delega recata dall’art. 3, commi 188 e 189, della L. 23 Dicembre 1996 n. 662, un’Associazione denominata “IL CORRIERE MUSICALE”, con sede a Monticelli Pavese (PV), in via Meari 6. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale e potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Articolo 2 – Descrizione
L’Associazione è una libera Associazione apartitica e apolitica di persone fisiche e/o giuridiche senza vincoli di nazionalità, sesso, credo religioso ed orientamento sessuale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, dalle norme del Codice Civile in tema di Associazioni e dal presente Statuto.

Articolo 3 – Origine e finalità
L’Associazione svolge le proprie attività in ambito sociale e culturale con lo scopo di:

1. diffondere la cultura musicale attraverso la gestione di un portale editoriale specializzato on-line e di prodotti editoriali;
2. creare contenuti multimediali audio-video di carattere culturale, sociale e musicale in particolare;
3. produrre, organizzare e gestire lezioni di musica, workshop, conferenze musicali e culturali, concerti e corsi di critica e formazione musicale;
4. supportare e promuovere attraverso ogni forma di comunicazione eventi, manifestazioni e attività culturali, anche prodotti da altre organizzazioni, a livello nazionale ed internazionale;
5. favorire la partecipazione degli associati ad iniziative di sensibilizzazione, divulgazione e formazione alla musica;
6. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale della condivisione delle libere informazioni e dell’educazione permanente;
7. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.

Articolo 4 – Attività
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere diverse iniziative e in particolare le seguenti:

1. attività editoriale:
la realizzazione e la diffusione di un web magazine musicale, inizialmente denominato www.ilcorrieremusicale.it;
la creazione di contenuti testuali e multimediali per attività editoriali digitali e/o cartacee;
2. attività promozionale:
la realizzazione di contributi e/o prodotti multimediali e/o cartacei per la diffusione ed il sostegno, in varie forme di comunicazione, di attività culturali e musicali realizzate da soggetti terzi;
la realizzazione di oggetti promozionali di vario genere per la diffusione delle suddette attività.
3. attività concertistica:
la produzione, l’organizzazione e la distribuzione di concerti di musica ed analoghe iniziative culturali.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse di tipo accessorio. In particolare, possono essere svolte attività rivolte alla sensibilizzazione, alla raccolta di fondi a scopo sociale, nonché incontri, dibattiti, seminari, concorsi, comunque collegati alle finalità istituzionali. Per l’esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione immobili ed altre attrezzature sia immobili che mobili; ricevere donazioni sia di beni immobili che mobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile nel rispetto delle limitazioni di legge.

Articolo 5 – Gli Associati
Possono associarsi tutte le persone fisiche e/o giuridiche, italiane o straniere, che essendo interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. È garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto attivo e passivo. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun tesserato e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione stessa. Nell’accettazione dell’iscrizione ad associato, non potranno esserci discriminazioni di carattere politico, religioso, sessuale od etnico. Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di rifiutare l’associazione di persone fisiche e/o giuridiche, senza l’obbligo di fornire a questi alcun tipo di spiegazione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il giorno 30 di ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Oltre alla categoria di socio ordinario, sono previste la categoria del socio sostenitore e quella del socio onorario, che si contraddistingue dalle altre categorie per il fatto che l’Associazione versa in sua vece la quota annuale d’iscrizione richiesta. La qualifica di Socio Onorario viene attribuita a coloro che abbiano concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi dell’Associazione. La qualifica di socio onorario può essere concessa su proposta motivata avanzata da almeno due soci, esclusivamente previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Perdita della qualità di Associati
La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.
Il recesso è sempre consentito e non comporta alcun onere a carico dell’associato che intende recedere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente o al Segretario del Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’esclusione dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione, motivata, è inviata all’escluso a mezzo di lettera raccomandata A.R. e/o e-mail certificata. L’esclusione per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, avviene trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine di versamento della quota dovuta stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Incorre nella sanzione dell’espulsione l’Associato che sia incorso in mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo o che provochi all’Associazione grave nocumento morale o materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo azioni che costituiscono reato a termine di legge. A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nelle previsioni di cui sopra il danneggiamento colposo e doloso del materiale dell’Associazione, le azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità degli altri associati o alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell’Associazione e la diffamazione dell’Associazione o degli organi mediante atti che ledano l’onorabilità del movimento e dell’Associazione stessa.
L’associato escluso può ricorrere all’attività giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Tutti gli Associati sono chiamati a dare un’assidua collaborazione e partecipazione alla vita dell’Associazione assicurando la prosecuzione e lo sviluppo dell’Associazione stessa. La qualità di Associato non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto od indiretto per sé ed i propri familiari. Qualunque contributo in denaro o in natura dall’associato all’Associazione non verrà restituito in caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo, per qualunque causa. Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione purché in regola, alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria, con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso.
Articolo 7 – Organi sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati è l’organo supremo dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. All’Assemblea degli Associati, da convocarsi almeno una volta all’anno dal Presidente entro il 30 (trenta) aprile, in sua mancanza dal Vice Presidente, per l’approvazione del bilancio, spetta:

1. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
2. l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
4. l’approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative;
5. l’approvazione del regolamento interno.

L’Assemblea può essere, altresì, convocata dal Presidente in caso di necessità, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli Associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Per la modifica dello Statuto, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
La convocazione va fatta con avviso scritto contenente l’ordine del giorno inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione tramite posta ordinaria o a mezzo di e-mail.
L’Assemblea degli Associati può essere svolta in video conferenza. In tal caso dovranno essere rispettate le modalità definite dall’apposito regolamento.

Articolo 9 – Partecipazione all’Adunanza assembleare
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo – in questo caso – per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione, si raduna almeno tre volte all’anno con lettera inviata a mezzo e-mail ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. È validamente costituito quando sono presenti i due terzi dei membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Può essere convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.
In particolare, tra i suoi compiti vi sono i seguenti:

1. nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e le altre eventuali cariche. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio;
2. nominare consulenti ed esperti – per le iniziative da attivare – determinandone la retribuzione;
3. curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea degli Associati e di quelle approvate;
4. predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
5. approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all’Assemblea;
6. predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
7. compilare il Regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;
8. presiedere alle operazioni di tesseramento ed alle procedure di recesso e di esclusione dei propri aderenti;
9. presentare all’Assemblea degli Associati richiesta di destituzione e sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, dopo tre assenze ingiustificate e consecutive dalle riunioni del Consiglio stesso;
10. designare i propri rappresentanti nei vari Enti od Organismi che operano in settori analoghi;
11. determinare l’importo della quota associativa annuale per ogni categoria di socio.

Articolo 11 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta:

1. la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale;
2. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
3. la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell’Associazione;
4. la cura dell’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. constatare la regolarità delle deleghe dei soci ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Il Presidente può delegare ad uno o più procuratori la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri (soci o terzi), con idonee competenze professionali, eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell’Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio Stesso. Il Collegio dei Revisori Contabili delibera a maggioranza dei voti. Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell’Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. In particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

Articolo 13 – Il Bilancio
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea degli Associati il consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Articolo 14 – Il Patrimonio e le risorse economiche
Il Patrimonio è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di persone fisiche e di Enti pubblici e privati.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dal ricavato dalle attività istituzionali e direttamente connesse;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

È vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice Civile dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 16 – Controversie
Salvo quanto previsto per i casi di esclusione dell’associato, tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri, costituito di tre membri, da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri.
Per quanto non è previsto nel presente Statuto vigono le disposizioni del Codice Civile della Repubblica Italiana.

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